TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 32.
(Nullità della clausola di massimo scoperto).

Art. 34.
(Nullità della clausola di massimo scoperto).

      1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

      1. Identico.

      2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.       2. Identico.
      3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.       3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
 

Art. 35.
(Disposizioni a tutela degli utenti dei pubblici servizi).
 

      1. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi devono:

 

          a) indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura


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  degli interessi, in ragione annua, dovuti dagli utenti in caso di ritardo o mancato pagamento; agli stessi è fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi altra natura o contributi comunque denominati anche inerenti alla predisposizione o produzione oppure alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta;
 

          b) gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali;

 

          c) nel caso di subentro nel contratto o voltura tra utenti componenti il medesimo nucleo familiare, o in caso di successione, lo stesso dovrà avvenire a titolo non oneroso.

 

      2. I gestori o le aziende esercenti pubblici esercizi possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che beneficiano degli stessi servizi.

        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i gestori o le aziende esercenti pubblici servizi avviano una campagna di informazione presso gli utenti delle disposizioni di cui al comma 1.
 

Art. 36.
(Disposizioni per ridurre le dichiarazioni IRPEF e agevolare la vita dei cittadini).
 

      1. Gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e le detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere dedotti dal reddito complessivo nell'anno in cui sono stati sostenuti e nei due anni successivi.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.

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Art. 37.
(Modifiche all'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la tutela dei consumatori).
 

      1. L'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori è sostituito dal seguente:

 

      «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.2006/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:

 

          a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;

 

          b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;

 

          c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;

 

          d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;

 

          e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;

 

          f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;


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            g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;
 

          h) contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.

 

      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa di cui alla parte II, titolo III, capo II.

        3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
        4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita i poteri di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 nelle materie di cui alla parte II, titolo III, capo II, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi dei consumatori in ambito nazionale.
        5. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 3, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché della guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. Può inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
        6. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 4, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle

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  imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
        7. Ferma restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione di prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di cui al comma 1, avvalendosi, in particolare, dei comuni.
        8. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 3 sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
        9. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste dal Ministero dello sviluppo economico o dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie nonché nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 11. Nei casi di inottemperanza degli impegni assunti dai soggetti interessati di porre fine ad infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 10.
        10. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004.».
 

Art. 38.
(Disposizioni in materia di mutui e operazioni di finanziamento).
 

      1. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso


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  in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento. Non si fa comunque luogo a recuperi o a rimborsi di imposta».
        2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono apportate le seguenti modificazioni:
 

          a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Alle operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri dipendenti ed iscritti, si applica lo stesso trattamento previsto per i mutui oggetto di estinzione.»;

 

          b) nel secondo periodo, le parole: «La disposizione del periodo precedente», sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei periodi precedenti».

 

Art. 39.
(Interpretazione autentica in materia di durata delle operazioni di finanziamento).
 

      1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

      «4-bis.1 L'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, va interpretato nel senso che si considerano a medio e lungo termine anche le operazioni di finanziamento, di durata contrattuale superiore ai diciotto mesi, in cui sia prevista la facoltà del debitore di recedere dal rapporto in ogni momento».

 

Art. 40.
(Disposizioni sui prestiti vitalizi ipotecari).
 

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della


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  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono estese ai prestiti vitalizi ipotecari erogati da parte degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, se il netto ricavato del finanziamento è destinato: a contributi per l'acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari fino al secondo grado incluso; al pagamento di spese per l'assistenza domiciliare di anziani e persone disabili; al pagamento di spese di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di residenza dei mutuatari; al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti.
        2. Dopo il comma 12 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è inserito il seguente:
 

      «12-bis. I proprietari dell'immobile ipotecato concedono al soggetto finanziatore mandato con rappresentanza a vendere l'immobile, con esecuzione successiva alla durata della vita dei mandanti, purché trascorsi almeno sei mesi dalla data di esigibilità del credito ed entro il terzo anno dalla data di scadenza del finanziamento. Il mandato é concesso anche nell'interesse del mandatario, e si estingue con il rimborso integrale del finanziamento. La vendita deve essere effettuata ad un prezzo non inferiore al valore dell'immobile individuato da un perito nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile. Il prezzo minimo di vendita si intende ridotto del 10 per cento se l'immobile è rimasto invenduto trascorsi dodici mesi dalla data di scadenza del finanziamento, e di un ulteriore 10 per cento per ogni ulteriore semestre. La notificazione dell'istanza per la nomina del perito e dell'intenzione di vendere deve farsi almeno sessanta giorni prima della vendita agli eredi del mandatario. In caso di eredità giacente la vendita deve essere autorizzata dal tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.


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  La differenza tra il ricavo netto della vendita e quanto dovuto al soggetto finanziatore spetta agli eredi del mandante o aventi causa, ed è messa a loro disposizione anche a mezzo di deposito vincolato presso un istituto di credito. Il soggetto finanziatore non può rivalersi nei confronti degli eredi o aventi causa se il ricavo netto della vendita in esecuzione del mandato non è sufficiente per l'estinzione del prestito. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, n. 7) e n. 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio alla stipula, gli atti e le formalità ipotecari, anche di annotazione, si considerano come una stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 33.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).

Art. 41.
(Delega al Governo in materia di modernizzazione degli strumenti di pagamento).

      1. Al fine di favorire la modernizzazione degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, concernenti il riordino della disciplina in materia di sistemi di pagamento, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Identico.

          a) progressiva introduzione, a carico delle pubbliche amministrazioni e senza ulteriori oneri, dell'obbligo di accettare pagamenti tramite moneta elettronica, nonché attraverso servizi telematici e telefonici, previa stipulazione di convenzioni, tramite procedura competitiva, con banche e loro associazioni, volte ad escludere


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che dall'applicazione delle disposizioni dei medesimi decreti legislativi derivino oneri o aggravi finanziari per i cittadini e per l'amministrazione;

          b) graduale estensione dell'obbligo di cui alla lettera a) ai soggetti incaricati di servizi pubblici, alle banche, alle assicurazioni e ad altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche;

          c) introduzione di una soglia massima oltre la quale lo stipendio, la pensione e i compensi comunque corrisposti in via continuativa a prestatori d'opera non possono essere erogati in contanti o con assegni;

          d) previsione di misure per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal denaro contante e dagli assegni;

          e) introduzione di incentivi, anche di natura fiscale, nell'invarianza del gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei soggetti privati, di strumenti idonei a consentire la ricezione di pagamenti tramite moneta elettronica;

          f) revisione, nell'invarianza del gettito, della disciplina concernente l'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie, rendendo più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e della tenuta di conti correnti caratterizzati da ridotto rilievo finanziario e da limitato impatto amministrativo;

          g) superamento progressivo dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in ragione della graduale introduzione dell'emissione della fattura in forma elettronica;

          h) individuazione di strumenti idonei a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'utilizzo di moderni sistemi di pagamento, anche mediante la semplificazione delle procedure, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti


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amministrativi generali e in coordinamento con le autorità che regolano il settore;

          i) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti;

          l) introduzione di una adeguata normativa transitoria volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina;

          m) previsione dell'autorizzazione in favore degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale a stipulare, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa o con banche, alle condizioni di cui alla lettera a), per la distribuzione di carte di pagamento che consentano ai titolari delle prestazioni dei medesimi enti la riscossione delle somme loro spettanti presso gli sportelli automatici degli uffici postali e delle banche.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

      2. Identico.

      3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.       3. Identico.
      4. Nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.       4. Identico.
      5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 21 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       5. Dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo e di cui all'articolo 20 non devono complessivamente derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      6. Le regole tecniche per l'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1       6. Identico.

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sono adottate con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 71, commi 1 e 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
 

Art. 42.
(Diffusione dei dati ipotecari e catastali e semplificazioni nelle comunicazioni).
 

      1. Nella tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, il numero d'ordine 4 ed il numero d'ordine 7 sono soppressi.

        2. Al fine di assicurare la massima diffusione dei dati ipotecari e catastali, i servizi denominati «ricerca continuativa per via telematica» e «elenco soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno», sono forniti dall'Agenzia del territorio, gratuitamente e in via istituzionale, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'agenzia del territorio.
        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 operano a far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a rideterminare la tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, in modo tale da assicurare l'invarianza del gettito.
        5. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
 

      «2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a 200 euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale


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  la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di 200 euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007».
 

      6. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004».